Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34925 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34925 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PASQUALATO MICHELE N. IL 15/11/1971
avverso la sentenza n. 957/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 11/06/2014
o
Motivi della decisione
L’imputato Pasqualato Michele ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Milano
che, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Como in data 30/10/2009, ne ha ribadito la
condanna alla pena di dieci mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art.
337 cod. pen.) e lesioni personali aggravate (artt. 582, 585, 576 comma 1 n. 1 cod. pen.).
Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato sia in ordine all’elemento oggettivo del reato (colluttazione insorta con
gli operanti nel corso di perquisizione domiciliare), sia in ordine alla denegata concessione delle
attenuanti, ritenuta preclusa tanto dall’inesistenza di elementi positivi quanto dai plurimi e gravi precedenti penali dell’imputato.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giug o 2014
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di resistenza contestato nonché alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche.