Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34924 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34924 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO ROCCHINO N. IL 09/08/1965
avverso la sentenza n. 1164/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
26/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

Motivi della decisione

Il ricorrente censura discorsivamente l’intera struttura della decisione, riproponendo la tesi già dedotta in appello – dell’equivoco che si sarebbe determinato ai propri danni, essendosi
ritenuto che le denunzie di smarrimento presentate riguardassero assegni cd. in bianco anche
con riferimento alla relativa sottoscrizione, riconosciuta per contro come genuina all’esito del
dibattimento di promo grado in esito a consulenza grafologica.
Il ricorso è inammissibile poiché ripropone una censura di merito espressamente vagliata,
ancorché non accolta dalla Corte territoriale con argomentazioni logiche ed immuni da censure
sotto detto profilo (inverosimiglianza della tesi difensiva della preventiva sottoscrizione in bianco dei titoli; riconosciuta genuinità delle sottoscrizioni; assenza di spiegazioni in ordine a tale
condotta).
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, costantemente precisato che deve considerarsi
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si traducano nella reiterazione di
quelli già dedotti in appello, esaminati e motivatamente respinti dal giudice di secondo grado
(v. ex pluribus Cass. Sez. 5, 27.1.2005 n. 11933, Giagnorio, Rv. 231708).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugn 2014

L’imputato Esposito Rocchino ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Salerno
che, a conferma di quella emessa dal locale Tribunale in data 08/02/2010, ne ha ribadito la
condanna alla pena di due anni di reclusione, interamente condonata, per il reato di calunnia
(art. 368 cod. pen.), commesso mediante dichiarazione di smarrimento di diversi assegni bancari.

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