Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34923 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34923 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SGRO’ EMILIANO N. IL 27/03/1971
avverso la sentenza n. 6440/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

,

Data Udienza: 11/06/2014

Motivi della decisione
L’imputato Sgrò Emiliano ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Milano che,
a conferma di quella emessa dal GUP del Tribunale di Sondrio in data 22/10/2009, ne ha ribadito la condanna alla pena di sei mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale
(art. 337 cod. pen.) e lesioni personali aggravate (artt. 582, 585, 576 comma 1 n. 1, 61 n.2 e
10 cod. pen.).

Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato sia in ordine all’elemento oggettivo del reato (aggressione verbale e fisica, consistita in un colpo portato ad una spalla, ai Carabinieri intervenuti nella sua abitazione a
seguito di chiamata della convivente dovuta a lite familiare), sia in ordine alla congruità della
pena inflitta, in rapporto al complessivo disvalore del fatto ed alla condotta processuale non
particolarmente commendevole.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugn 2014

Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza stessa dei reati contestati,
delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 comma 1 n. 1, 61 n.2 cod. pen. e della conseguente procedibilità d’ufficio del reato di lesioni, nonché violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena.

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