Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34922 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34922 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAI GIUSEPPE N. IL 04/02/1966
avverso la sentenza n. 1265/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 21/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 11/06/2014
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, lamentando che la decisione impugnata non avrebbe fornito alcuna spiegazione del fatto che la
condotta ascritta in denunzia alla Pilloni potesse astrattamente integrare gli estremi del reato
di cui all’art. 574 cod. pen., con riferimento alla sottrazione del figlio minore Damiano
Il ricorso è inammissibile poiché del tutto generico, non confrontandosi minimamente con le
argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, la quale ha ricostruito la vicenda oggetto dell’imputazione, dando adeguatamente conto della ritenuta attendibilità della parte offesa, ex coniuge Pilloni Cristina, le cui dichiarazioni sono risultate oltre tutto sorrette dal riscontro di altre
fonti testimoniali e di elementi documentali; la Corte ha, inoltre, diffusamente argomentato in
ordine alle ragioni per cui la Pilloni si era vista costretta ad abbandonare l’abitazione familiare
unitamente al piccolo Damiano, al fine di sottrarsi ad una pluriennale convivenza fatta di soprusi e prevaricazioni infetti dal coniuge, il quale oltre ad essere pienamente edotto della situazione, ben sapeva che la donna si era trasferita presso la casa dei genitori, a brevissima distanza dal domicilio coniugale.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugn 2014
L’imputato Lai Giuseppe ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Cagliari che,
a conferma di quella emessa dal locale Tribunale in data 21/06/2012, ne ha ribadito la condanna alla pena di due anni di reclusione per il reato di calunnia (art. 368 cod. pen.) in danno
della moglie separata Pilloni Cristina in favore della quale è stata, altresì, statuita la condanna
al risarcimento del danno.