Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34918 del 11/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 34918 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARNEVALI TERESA N. IL 16/05/1939
avverso la sentenza n. 2642/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
14/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

Motivi della decisione

La ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione, travisamento della prova nonché violazione di legge in ordine alle statuizioni sia penali che civili
della decisione, censurando in punto di fatto praticamente tutti i punti della sentenza e dolendosi in particolare dell’entità del risarcimento del danno liquidato dalla Corte territoriale,
avanzando contestuale istanza di sospensione dell’esecuzione della condanna civile ai sensi
dell’art. 612 cod. proc. pen.
Il ricorso si rivela inammissibile poiché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale
fornito ampie ed esaurienti motivazioni in ordine alla sussistenza dell’elemento sia oggettivo
che soggettivo dei reati contestati (parte civile più volte fisicamente impedita, talora con violenza o minaccia, di godere della servitù di libero transito sullo stradello oggetto di contenzioso
con l’imputata; condotte riscontrate da numerose fotografie nonché dalla testimonianza del
Carabiniere più volte intervenuto per far cessare le condotte impeditive), osservando inoltre
che la materialità dei fatti contestati non era stata neppure contestata nell’atto di appello.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille); deve di conseguenza ritenersi rigettata la ricordata istanza di sospensione.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014

L’imputata Carnevali Teresa ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Brescia
che, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Cremona in data 12/01/2011, ne ha
ridotto la pena inflittale in primo grado alla misura di sei mesi di reclusione per i reati di concorso in violenza privata (artt. 110, 610 cod. pen., capo A) ed esercizio arbitrario continuato
delle proprie ragioni (artt. 81, 393 cod. pen.), confermando le statuizioni in favore della parte
civile costituita Casella Alberto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA