Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34917 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34917 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BASILE FABIO N. IL 04/03/1994
avverso la sentenza n. 246/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di PALERMO, del 30/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 10/06/2014

”ti

1. BASILE Fabio, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data
30/10/2013 con la quale il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Palermo gli aveva applicato la pena concordata con il P.M., deducendo
la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla mancata

Con memoria pervenuta il 08/05/2014, il difensore del ricorrente
ha chiesto che il ricorso sia discusso in pubblica udienza illustrando le
ragioni per le quali l’imputato avrebbe dovuto essere assolto.

2. La censura è manifestamente infondata per le ragioni di
seguito indicate.
Quanto alla violazione dell’art. 129 cod. pen., questa Corte, ha
reiteratamente affermato che, in funzione della particolarità del rito e
della centralità dell’atto negoziale che lo caratterizza – fermo restando
che alla parte è preclusa la possibilità di contestare, con i motivi di
impugnazione, i termini fattuali dell’imputazione (SSUU 20/1999) occorre una specifica indicazione di tutti gli elementi strutturali della
motivazione «soltanto nel caso in cui dagli atti o della deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente in caso contrario,
una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è
stata compiuta la verifica richiesta della legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art 129 cpp»: SS.UU.
5777/1992.
Sulla base di tali principi deve ritenersi che il Tribunale ha
operato il doveroso controllo sull’insussistenza delle condizioni ex art
129 cpp., rilevando che dagli atti, analiticamente indicati, non
risultavano elementi evidenti che potessero portare ad una pronuncia di
proscioglimento, ai fatti era stata data la corretta qualificazione giuridica
e la pena era congrua.
Tanto basta per ritenere adempiuto all’obbligo di motivazione
richiesto sul punto.

1

motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità.

Quanto alla memoria, occorre precisare che i motivi in essa
dedotti sono del tutto generici a fronte della puntuale motivazione del
giudice dell’udienza preliminare e comunque inammissibili in quanto del
tutto nuovi rispetto al motivo dedotto con il ricorso con il quale il

dell’art. 129 cod. proc. pen.

3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina
equitativamente in € 2.000,00
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 10/06/2014

ricorrente si era limitato, sic et simpliter, a lamentare la violazione

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