Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34916 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34916 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE MICHELE GIUSEPPE N. IL 15/06/1966
RUSSO FABRIZIO N. IL 20/12/1977
avverso la sentenza n. 7821/2013 TRIBUNALE di TARANTO, del
30/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 10/06/2014

1. DE MICHELE Giuseppe e RUSSO Fabrizio, in proprio, hanno
proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza pronunciata
in data 30/12/2013 con la quale il giudice monocratico del Tribunale di
Taranto aveva loro applicato la pena concordata con il P.M. deducendo
la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla mancata

2. La censura è manifestamente infondata per le ragioni di
seguito indicate.
Quanto alla violazione dell’art. 129 cod. pen., questa Corte, ha
reiteratamente affermato che, in funzione della particolarità del rito e
della centralità dell’atto negoziale che lo caratterizza – fermo restando
che alla parte è preclusa la possibilità di contestare, con i motivi di
impugnazione, i termini fattuali dell’imputazione (SSUU 20/1999) occorre una specifica indicazione di tutti gli elementi strutturali della
motivazione «soltanto nel caso in cui dagli atti o della deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente in caso contrario,
una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è
stata compiuta la verifica richiesta della legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art 129 cpp»: SS.UU.
5777/1992.
Sulla base di tali principi deve ritenersi che il Tribunale ha
operato il doveroso controllo sull’insussistenza delle condizioni ex art
129 cpp., rilevando che dagli atti, analiticamente indicati, non
risultavano elementi evidenti che potessero portare ad una pronuncia di
proscioglimento, ai fatti era stata data la corretta qualificazione giuridica
e la pena era congrua.
Tanto basta per ritenere adempiuto all’obbligo di motivazione
richiesto sul punto.

3. In conclusione, entrambe le impugnazioni devono ritenersi
inammissibili a norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza:
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la

1

motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità.

condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina
equitativamente in € 2.000,00 ciascuno

DICHIARA
Inammissibili i ricorsi e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma
di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 10/06/2014

P.Q.M.

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