Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34915 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34915 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTAMARIA GIACOMO N. IL 24/01/1978
avverso la sentenza n. 1356/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del
08/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 10/06/2014

ii\

R.G.: 1602/2014
Motivi della decisione
L’avvocato Salvatore Silvestro ricorre avverso la sentenza
della Corte
Corte d’Appello di Messina che ha condannato Santamaria Giacomo
per rapina aggravata, lamentando vizio di motivazione in ordine alla
commisurazione della pena, alla mancata concessione delle attenuanti

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.
pen., perché entrambe le attenuanti sono state riconosciute con giudizio di
equivalenza e pertanto il relativo motivo è manifestamente infondato; che se
poi con la doglianza si intendeva riferirsi al mancato riconoscimento della
prevalenza delle attenuanti, va detto che la Corte ,con motivazione congrua,
logica e coerente ha negato tale possibilità in ragione della gravità del reato e
della recidiva a fronte delle quali il giudizio di equivalenza appariva
sufficientemente generoso. Le censure, comunque,sono formulate in modo
apparente perché non correlate alle argomentazioni della Corte , che vengono
globalmente contrastate, senza specificità.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così cciso

Roma,camera di consiglio del 10 giugno 2014.

generiche e di quela del risarcimento del danno.

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