Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34914 del 10/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34914 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LONGO NICOLA N. IL 23/04/1978
avverso la sentenza n. 4494/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
28/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 10/06/2014
R.G.: 6725/2014
Motivi della decisione
Longo Nicola ricorre avverso la sentenza ~della Corte d’Appello di
Firenze che
tar lo ha condannato per rapina aggravata , lamentando vizio di
carenza di motivazione in ordine alla commisurazione della pena che appare
eccessiva ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.
pen., perché le doglianze sono del tutto prive del necessario contenuto di
.
critica specifica al provvedimento impugnato. La Corte di merito,infattr, da atto
che la pena detentiva è stata inflitta nel minimo e che le attenuanti non
potevano essere riconosciute in considerazione della particolare pericolosità
dimostrata n’ideare la condotta illecita a fronte della quale nessun valore
assumeva la mera incensuratezza dell’imputato. Le valutazioni del giudice di
merito, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione , si
palesano, comunque, immuni da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,camera di consiglio del 10 giugno 2014.
potevano essere riconosciute in ragione della incensuratezza.