Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34913 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34913 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IMPROTA PAOLO N. IL 02/01/1948
IMPROTA FRANCESCO N. IL 07/09/1974
avverso la sentenza n. 11974/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 10/06/2014

R.G.: 6762/2014
Motivi della decisione
L’avvocato Antonio Di Nocera ricorre avverso la sentenza n43.7
Corte d’Appello di Napoli che ha condannato Improta Francesco e
Improta Paolo per il reato di truffa, lamentando vizio di motivazione in ordine

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.
pen., perché le doglianze sono del tutto prive del necessario contenuto di
critica specifica al provvedimento impugnato. Le censure sono infatti
formulate in modo apparente ,limitandosi a contrapporre al giudizio della
Corte la propria tesi difensiva già vagliata senza successo in entrambi i gradi
di giudizio. Le valutazioni del giudice di merito,peraltro, ancorate a precisi dati
fattuali trascurati nell’atto di impugnazione , si palesano, comunque, immuni
da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00,ciascuno,
in favore della Cassa delle ammende.
Cosdecis1 • Roma,camera di consiglio del 10 giugno 2014.

alla valutazione delle prove su cui fonda l’affermazione di responsabilità.

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