Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34911 del 10/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34911 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FULLÉ ELISABETTA N. IL 08/07/1968
avverso la sentenza n. 6531/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 28/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 10/06/2014
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R.G.: 1675/2014
Motivi della decisione
L’avvocato Luciano Totti ricorre avverso la sentenza 121;tt3 della
Corte d’Appello di Bologna che ha condannato Fullè Elisabetta per
ricettazione, lamentando vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della
responsabilità essendo dubbia la ricostruzione fattuale della Corte.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
pen., perché le doglianze sono del tutto prive del necessario contenuto di
critica specifica al provvedimento impugnato. Il ricorso ,infatti, è re jterativo
,anche in senso grafico delle censure già avanzate in appello e rigettate dalla
Corte territoriale con valutazioni congrue, ancorate a precisi dati fattuali
trascurati nell’atto di impugnazione , che si palesano, comunque, immuni da
vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così
o in Roma,camera di consiglio del 10 giugno 2014.
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.