Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34911 del 10/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 34911 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FULLÉ ELISABETTA N. IL 08/07/1968
avverso la sentenza n. 6531/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 28/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 10/06/2014

y■

R.G.: 1675/2014
Motivi della decisione
L’avvocato Luciano Totti ricorre avverso la sentenza 121;tt3 della
Corte d’Appello di Bologna che ha condannato Fullè Elisabetta per
ricettazione, lamentando vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della
responsabilità essendo dubbia la ricostruzione fattuale della Corte.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
pen., perché le doglianze sono del tutto prive del necessario contenuto di
critica specifica al provvedimento impugnato. Il ricorso ,infatti, è re jterativo
,anche in senso grafico delle censure già avanzate in appello e rigettate dalla
Corte territoriale con valutazioni congrue, ancorate a precisi dati fattuali
trascurati nell’atto di impugnazione , che si palesano, comunque, immuni da
vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così

o in Roma,camera di consiglio del 10 giugno 2014.

violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA