Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34910 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34910 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEONI MIRCO N. IL 21/02/1975
avverso la sentenza n. 1581/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 10/06/2014

7

R.G.: 7034/2014
Motivi della decisione
L’avvocato Antonio Di Blasio ricorre avverso la sentenza ICEC della
Corte d’Appello di L’Aquila che ha condannato Leoni Mirco per truffa
aggravata , lamentando vizio di motivazione in ordine alla affermazione di

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.
pen., perché le doglianze sono del tutto prive del necessario contenuto di
critica specifica al provvedimento impugnato. Le censure sono infatti
formulate in modo apparente , tale da non consentire l’individuazione ,per la
carenza di specifica indicazione , dei punti viziati della motivazione e con la
reiterazione degli argomenti in fatto già prospettati in appello e respinti dalla
Corte territoriale con motivazione congrua e coerente .Le valutazioni del
giudice di merito,peraltro, ancorate a precisi dati fattuali ( fin da subito la
Telecom riscontra un traffico anomalo sul cellulare relativo al contratto
collegato alla domiciliazione bancaria ,rimasta in essere per pochissimi giorni)
trascurati nell’atto di impugnazione , si palesano, comunque, immuni da vizi
logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
oma,camera di consiglio del 10 giugno 2014.

responsabilità giustificata da una erronea ricostruzione in fatto.

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