Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3491 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3491 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste
nei confronti di:
Polese Giuseppe n. il 5/7/1940
avverso la sentenza n. 59/2014 pronunciata dal Tribunale di Pordenone
il 20/2/2014;
sentita nella camera di consiglio del 19/12/2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. F. Baldi, che ha richiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone.

Data Udienza: 19/12/2014

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RITENUTO IN FATTO
1. Con due distinti ricorsi, rispettivamente in data 27/3/2013 e in data
28/2/2014, il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Trieste e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone hanno proposto ricorso
per cassazione avverso la sentenza ex art. 469 c.p.p. (c.d. sentenza `predibattimentale’) emessa dal Tribunale di Pordenone in data 20/2/2014, con la quale è
stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giuseppe Polese per i reati di omicidio e lesioni plurimi colposi allo stesso ascritti, per l’intervenuta pre-

A sostegno dell’impugnazione proposta, entrambi í procuratori ricorrenti
hanno dedotto la violazione, da parte del tribunale friulano, dell’art. 469 c.p.p.,
ai sensi del quale la sentenza predibattimentale può essere pronunciata nei soli
casi ivi previsti e solo qualora le parti non abbiano sollevato opposizione, là dove, nella specie, a seguito dell’opposizione del pubblico ministero, il giudice a
quo aveva emesso la sentenza impugnata nonostante occorresse in ogni caso
procedere al dibattimento per la discussione in contraddittorio delle questioni ritenute dal giudice essenziali al fine di accertare l’intervenuta prescrizione dei
reati contestati.
Sulla base di tali argomentazioni, entrambi i procuratori ricorrenti hanno
concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con l’adozione delle statuizioni consequenziali.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione,
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Entrambi i ricorsi sono fondati.
Osserva preliminarmente il collegio – in armonia con l’insegnamento della
giurisprudenza di legittimità – come le impugnazioni in questa sede proposte dal
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Trieste e dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Pordenone debbano ritenersi ritualmente proposte, atteso che, avverso la sentenza di assoluzione pronunciata in sede di atti
preliminari al dibattimento (ancorché in pubblica udienza e al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, come nel caso in esame), l’unica impugnazione esperibile
è il ricorso per cassazione (Sez. 2, Sentenza n. 8667 del 07/02/2012, Rv.
252481).
Ciò posto, vale evidenziare come, secondo il consolidato insegnamento della
giurisprudenza di legittimità (in coerenza con il dettato dell’art. 469 c.p.p.), la
sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all’art. 469 c.p.p. può esse-

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scrizione di detti reati, ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

re emessa solo ove ricorrano i presupposti in esso previsti (mancanza di una
condizione di procedibilità o proseguibilità dell’azione penale ovvero presenza di
una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere
al dibattimento) e sempre che le parti, messe in condizione di interloquire, non si
siano opposte, in quanto non può trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell’art. 129 stesso codice che presuppone necessariamente l’instaurazione
di un giudizio in senso proprio (cfr., ex plurimis, Sez. Un., Sentenza n. 3027 del
19/12/2001, Rv. 220555 e successive conformi).

ciato la sentenza impugnata, nonostante l’opposizione espressamente sollevata
dal pubblico ministero (cfr. il verbale relativo all’udienza del 20/2/2014 allegato
ai ricorsi), in tal modo incorrendo nella violazione dell’art. 469 c.p.p., con la conseguente verificazione della nullità in questa sede denunciata dai ricorrenti.

3. All’accertamento della fondatezza dei ricorsi, segue l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata, con la trasmissione degli atti al Tribunale di
Pordenone per l’ulteriore corso.

P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata
e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pordenone per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/12/2014.

Nel caso di specie, il tribunale di Pordenone ha inammissibilmente pronun-

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