Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34909 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34909 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANNOSCIA STEFANO N. IL 22/12/1989
DI GIULIO GIOVANNI N. IL 23/06/1990
avverso la sentenza n. 2684/2013 TRIBUNALE di BARI, del
09/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 10/06/2014

R.G. 6963/2014
FATTO E DIRITTO

1.-Di Giulio Giovanni e Annoscia Stefano hanno proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza del Tribunale di Bari che ha applicato la pena concordata in
ordine ai reati di cui agli artt. 110 , 628 commi 1 e 3 n.1 e 3 bis, cod.pen.,detenzione
e porto d’arma , lamentando il vizio di motivazione in relazione alla pena applicata
partita da una pena prevista per il reato aggravato, mentre il giudizio di equivalenza
avrebbe dovuto ricondurre la pena a quella prevista dall’art.628 comma 1 cod.pen..
2.-

g ricorsi elenifestamente infondato; e ,pertanto, inammissibild.

La doglianza relativa alla dosimetria della pena è manifestamente infondata perché
non necessariamente la pena deve essere commisurata al minimo previsto per la
relativa fattispecie ; posto,pertanto che fissare la pena base in misura superiore al
minimo edittale è assolutamente legittimo e che pertanto non si configura una ipotesi
di pena illegale, va anche ricordato che questa Corte ha già ritenuto che :”Nel
procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.),
(queste) non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili
con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa
qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come
giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione. L’applicazione
concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque
eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva,
l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione
dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le
parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai
criteri di legge”. (Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240).
2.1 Nella specie il Tribunale di Bari ha ritenuto che la pena base per lo specifico
reato contestato ai due imputati, pur riconosciuta l’equivalenza delle attenuanti con le
aggravanti , non poteva di .certo essere contenuta nel minimo edittale , motivando
adeguatamente tale scelta.
3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
versamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inam ‘ssibilità – al pagamento a favore della Cassa
delle ammende della somma di i4 euro, così equitativamente fissata in ragione dei

che è errata perché pur avendo riconosciuto l’equivalenza delle attenuanti generiche è

motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di € 2.000,00,ciascuno, in favore della Cassa
delle ammende.

Roma, camera di consiglio del 10 giugno 2014.

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