Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34908 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34908 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GIUSEPPE PATRIZIO N. IL 08/07/1971
avverso la sentenza n. 483/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 28/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 10/06/2014

7

R.G.: 6913 /2014
Motivi della decisione
L’avvocato Donato Antonio Muschio Schiavone ricorre avverso la
sentenza 43 della Corte d’Appello di Lecce,sez.Taranto, che ha
condannato Di Giuseppe Patrizio per truffa, lamentando vizio di motivazione in
ordine alla valutazione della sussistenza del reato e dell’elemento necessario
sussistenza delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.
pen., perché le doglianze sono del tutto prive del necessario contenuto di
critica specifica al provvedimento impugnato. Le censure sono infatti
formulate in modo apparente , tale da non consentire l’individuazione ,per la
carenza di specifica indicazione , dei punti viziati della motivazione .Le
valutazioni del giudice di merito,peraltro, ancorate a precisi dati fattuali ( vedi
il punto 6: per l’induzione in errore ed il punto 11 b) per le attenuanti
generiche) trascurati nell’atto di impugnazione , si palesano, comunque,
immuni da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così ecis n Roma,camera di consiglio del 10 giugno 2014.

della induzione in errore e adtt carenza di motivazione in ordine alla

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