Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34907 del 10/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34907 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PRISCO BRUNO N. IL 28/05/1976
avverso la sentenza n. 905/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 10/06/2014
R.G.: 6844/2014
Motivi della decisione
L’avvocato Ettore Andolfo ricorre avverso la sentenza 32527I13 della
Corte d’Appello di Napoli che ha condannato Prisco Bruno per contraffazione di
prospettate con l’appello ,che la Corte non ha preso in esame.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc. pen.,
perché le doglianze sono del tutto prive del necessario contenuto di critica
specifica al provvedimento impugnato. Le censure sono infatti formulate in
modo apparente , tale da non consentire l’individuazione ,per la carenza di
specifica indicazione , dei punti viziati della motivazione .Le valutazioni del
giudice di merito,peraltro, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di
impugnazione , si palesano, comunque, immuni da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
versamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così decio in Roma,camera di consiglio del 10 giugno 2014.
marchi, lamentando vizio di carenza di motivazione in ordine alle deduzioni