Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34906 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34906 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GONNELLI ADRIANO N. IL 27/02/1956
avverso la sentenza n. 635/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
26/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 10/06/2014

R.G.: 6832/2014
Motivi della decisione
L’avvocato Massimo Megli ricorre avverso la sentenza ~della Corte
d’Appello di Firenze che ha condannato Gonnelli Adriano per falso e tentata
truffa , lamentando vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle
emergenze probatorie, che avrebbero dovuto condurre la Corte ad assolvere nel

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Le censure si sostanziano in una ricostruzione alternativa ed oppositiva
a quella ampiamente e convincentemente argomentata dalla Corte di merito,
che ha escluso la sussistenza di elementi che possano portare alla pronuncia
assolutoria 41.rendo ritenuto che Gonnelli fosse perfettamente conscio dell’
altruità del bene che era della Mulaz fin dal 1999 e del quale egli aveva
usufruito per un titolo ben specifico, quello di conduttore.
Le valutazioni del giudice di merito,peraltro, ancorate a precisi dati
fattuali trascurati nell’atto di impugnazione , si palesano, comunque, immuni
da vizi logici o giuridici e la pronuncia di prescrizione del reato è sicuramente
idonea ai fini della pronuncia sui profili civilistici
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così decis in Roma,camera di consiglio del 10 giugno 2014.

merito.

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