Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34905 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34905 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERINO CRESCENZO N. IL 03/11/1974
avverso la sentenza n. 7103/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 10/06/2014

il\

R.G.: 6675/2014
Motivi della decisione
Serino Crescenzo ricorre personalmente avverso la sentenza 21Iggfr.
della Corte d’Appello di Napoli che lo ha condannato per rapina
pluriaggravata,detenzione e porto d’arma illecito e ricettazione , lamentando
vizio di motivazione in ordine alla valutazione della congruità del mancato
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.
pen., perché le doglianze sono del tutto prive del necessario contenuto di
critica specifica al provvedimento impugnato. Le censure ,infatti , prescindono
dalla specifica motivazione resa sul punto dalla Corte di merito che,proprio
giudicando sugli elementi che avevano incidenza sulla valutazione della
sussistenza delle attenuanti ,le ha escluse ritenendo di maggior spessore
l’estrema gravità del reato e la sussistenza della recidiva qualificata. Le
valutazioni del giudice di merito,peraltro, ancorate a precisi dati fattuali
trascurati nell’atto di impugnazione , si palesano, comunque, immuni da vizi
logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di C 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così di iso Roma,camera di consiglio del 10 giugno 2014.

riconoscimento delle attenuanti generiche.

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