Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34903 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34903 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TARIQ BOUCHAIB N. IL 01/01/1977
avverso la sentenza n. 2737/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
02/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 10/06/2014

)),

t

R.G.: 2048/2014
Motivi della decisione
L’avvocato Gianfranco Pagano ricorre avverso la sentenza 22257/ES
della Corte d’Appello di Genova che ha condannato Taril Bouchaib per

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commercio di merce con marchi contraffatti e ricettazione , lamentando vizio di
motivazione in ordine alla valutazione sulla insussistenza dell’attenuante di

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.
pen.: perché la doglianza è volta ad ottenere una diversa valutazione dei fatti,
in sovrapposizione al giudizio di merito formulato dalla Corte
territoriale,intervento precluso dalla natura di pura legittimità del presente
giudizio. La motivazione delle valutazioni del giudice di merito,peraltro,
ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione , si
palesano, comunque, immuni da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così ecis in Roma,camera di consiglio del 10 giugno 2014.

cui all’art.62 n.4 cod.pen.

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