Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34903 del 07/05/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34903 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BERETTA SIMONE N. IL 26/06/1978
avverso la sentenza n. 3872/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. <5
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che ha concluso per 7 _e e ,
_2 - ? c• 9 (- 4.5 Udito, per la parte civile, l'Avv
Uditi difensor Avv.Y - ^ Data Udienza: 07/05/2013 BERETTA Simone ricorre per Cassazione avverso la sentenza 4.6.2012 con
la quale la Corte d'Appello di Milano lo ha condannato alla pena di mesi
otto di reclusione ed € 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 100,
628 IIP comma n. 1 cp.
Il ricorrente richiede l'annullamento della sentenza deducendo:
§1.) ex art. 606 I^ comma lett. E) cpp, vizio di motivazione, perché la
ricostruzione della vicenda è illogica, ed è fondata sulle sole dichiarazioni
della persona offesa della quale non è stata valutata la attendibilità. La
difesa sostiene che la Corte d'Appello non avrebbe considerato, sulla base
del narrato della persona offesa, che l'azione attribuita all'imputato si
sarebbe svolta in due diversi momenti, con la conseguenza che le modalità
di svolgimento della rapina sarebbero "insolite"
§2.) ex art. 606 P comma lett. E) cpp, vizio di carenza di motivazione,
perché la Corte d'Appello non avrebbe dato il giusto peso alle dichiarazioni
rese dall'imputato
§3.) ex art. 606 P comma lett. B) cpp, erronea applicazione dell'art. 62 n. 4
cp, perché la Corte d'appello non avrebbe riconosciuto l'attenuante suddetta
pur a fronte di un danno patrimoniale di 20,00 e di alcune monete. La difesa
sostiene che la motivazione della Corte territoriale sarebbe illogica, da un
lato perché ha ritenuto che la somma in sè non costituisce un danno di lieve
entità, dall'altro perché ha ancorato la decisione ad una valutazione di
gravità del fatto del tutto arbitraria non essendo stato tenuto nella dovuta
considerazione il fatto che la persona offesa non avrebbe avuto conseguenze
fisiche dall'aggressione, essendosi rifiutata di recarsi al pronto soccorso. La
difesa dell'imputato pone altresì in rilievo che la attenuante di cui all'art. 62
n. 4 cp, ben può trovare applicazione in ipotesi di delitto tentato
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato per le seguenti ragioni.
Con il primo motivo di ricorso, la difesa deduce argomenti che esulano dal
giudizio di legittimità, formulando valutazioni che attengono al merito della
vicenda, prospettando una ricostruzione alternativa della stessa, asserendo in
modo generico che la ricostruzione della vicenda sarebbe illogica, con
conseguente, implicita illogicità della motivazione.
L'art. 606 i^ comma lett. E) cpp, prevedendo quale causa di annullamento di
una sentenza, il vizio di motivazione, dispone che questo debba essere
desumibile dal testo del provvedimento impugnato. Nel caso in esame la
difesa non ha messo in evidenza una manifesta illogicità desumibile dal
testo della sentenza impugnata, con la conseguenza che la doglianza,
riguardante aspetti di merito, esula dalla ipotesi prevista dall'art. 606 Cpp. Il
motivo è inammissibile. Va inoltre osservato che le censure relative alla
valutazione e all'apprezzamento della deposizione resa dalla persona offesa
sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, con valutazione non
sindacabile nel merito, adeguatamente giustificata, ha apprezzato il
contenuto delle dichiarazioni della persona offesa e la credibilità di MOTIVI DELLA DECISIONE Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il
ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della
somma di € 1.000,00 così equitativamente determinata la sanzione
ricollegata alla responsabilità del ricorrente prevista dall'art. 616 cpp. quest'ultima, pervenendo a tale conclusione attraverso un apprezzamento
della coerenza espositiva della persona offesa e della coincidenza di quanto
da quest'ultima affermato con quanto asserito dallo stesso imputato nel
corso dell'interrogatorio reso nell'udienza di convalida dell'arresto.
La motivazione è adeguata e non è sindacabile nel merito.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perchè la Corte
d'Appello, proprio attraverso il raffronto delle dichiarazioni rese dalla
persona offesa e quelle rese dall'imputato ha mostrato di avere preso in
considerazione quanto asserito da quest'ultimo, così procedendo anche un
apprezzamento di tale dato processuale.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte d'Appello
ha indicato le ragioni per le quali ha affermato di non riconoscere nella
fattispecie concreta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp. La decisione non è
sindacabile nel merito ed è corretta in diritto. La Corte d'Appello, infatti si è
richiamata al qui condiviso principio per il quale: "Ai fini della
configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art 62, n. 4,
cod. pen.) in riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene
mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare
anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona (che non
coincide necessariamente con il titolare del diritto sulla cosa sottratta)
contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il
delitto de quo ha natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il
patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale aggredite per la
realizzazione del profitto; ne consegue che, in applicazione della seconda
parte della disposizione citata, solo ove la valutazione complessiva del
pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione
dell'attenuante; il relativo apprezzamento, risolvendosi nella verifica di
circostanze fattuali, è riservato al giudice di merito e non può essere
censurato in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici." [Cass.
Sez. H 6.3.2001 n. 21827]. Trattasi di principio consolidato [v. Cass. Sez.
20.1.2010 n. 19308; Cass. Sez. II 4.3.2008 n. 12456; Cass. Sez. II
22.11.2006 n. 41578] che nel caso in esame è stato correttamente applicato,
posto che la Corte d'Appello ha preso in considerazione il fatto/reato nella
sua globalità e ha considerato che l'aggressione per le sue modalità non
poteva essere ritenuta "lieve". La decisione non è manifestamente illogica
tenuto conto che la persona offesa è stata aggredita da più persone con calci,
pugni dopo essere stata colpita alla testa con un'arma giocattolo. P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di e 1.000,00 alla Cas delle ammende. Così deciso in Roma il il 7.5.2013