Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34902 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34902 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANDRISANO DAMIANO N. IL 24/09/1982
avverso la sentenza n. 4/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 16/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 10/06/2014

R.G.: 1934/2014
Motivi della decisione
L’avvocato Biagio Leuzzi ricorre avverso la sentenza ~a:2:3 , della
Corte d’Appello di Lecce che ha condannato Andrisano Damiano per truffa,
lamentando vizio di motivazione in ordine alla mancata riapertura
dell’istruttoria dibattimentale;alla valutazione della prova dichiarativa circa la
sussistenza del raggiro, ravvisata solo nelle dichiarazioni della parte lesa e

erronea applicazione di legge nel ravvisare la fattispecie della truffa invece che
l’insolvenza fraudolenta.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.
pen., perché le doglianze sono citt-tttita- prive del necessario contenuto di
critica specifica al provvedimento impugnato. Le censure sono infatti
formulate in modo apparente , tale da non consentire l’individuazione ,per la
carenza di specifica indicazione , dei punti viziati della motivazione :
correttamente la Corte ha escluso la necessità della rinnovazione
dibattimentale non solo perché la difesa non aveva insistito nella richiesta ma
anche perché non era stata prodotta la documentazione inerente i pretesi
pagamenti effettuati. Di nessun pregio è poi l’affermazione della carenza
probatoria perché essa si fonda solo sulle affermazioni della parte lesa posto
che la giurisprudenza consolidata attribuisce alle dichiarazioni della persona
offesa anche da sole, valore di prova, purché venga sottoposta ,come è stato
fatto nel caso in esame, ad indagine positiva circa la sua attendibilità rv
208581; né appare fondata la censura relativa all’assenza di raggiro avendo la
Corte molto idoneamente richiamato la specifica giurisprudenza di
legittimità,in tema di pagamento con assegni postdatati che dà torto alle
recriminazioni del ricorrente (pag.6). Ed ancora del tutto generica è la critica
all’affermazione della Corte sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla
tardività della querela posto che il ricorrente non ne indica i motivi. Le
valutazioni del giudice di merito,peraltro, ancorate a precisi dati fattuali
trascurati nell’atto di impugnazione , si palesano, comunque, immuni da vizi
logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere

Il

condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativarnente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore

Così decisp in Roma,camera di consiglio del 10 giugno 2014.

della Cassa delle ammende.

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