Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34901 del 07/05/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34901 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: BELTRANI SERGIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LAPENTA MARCO N. IL 05/06/1983
avverso la sentenza n. 559/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
12/11/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EteLeco Nf- 2Q1
che ha concluso per /
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Data Udienza: 07/05/2013
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RITENUTO IN FATTO
1.
La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza indicata in
epigrafe, ha confermato, quanto all’affermazione di responsabilità, la
sentenza resa dal Tribunale di Pescara in composizione monocratica in
data 25 giugno 2008, che aveva dichiarato MARCO LAPENTA colpevole
della ricettazione tenue di assegni di provenienza illecita e truffa,
dell’appello del P.G., la Corte di appello ha escluso la circostanza
attenuante di cui all’art. 648, comma 2, c.p., ma ha ritenuto quella di
cui all’art. 62 n. 4 c.p., rideterminando la pena ritenuta di giustizia dal
primo giudice in termini più afflittivi.
2. Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, con l’ausilio del difensore, avv. Giancarlo de Marco, iscritto
nell’apposito albo speciale, deducendo i motivi di seguito enunciati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art.
173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – erronea applicazione dell’art. 129 c.p.p. (lamentando che
«l’appello dell’imputato sulla pena preclude[va] la formazione del
giudicato anche in punto di responsabilità», e che il giudice del
gravame avrebbe dovuto, pertanto, «dichiarare la prescrizione del
reato di truffa, così da far venire meno la continuazione ex art. 81 c.p.,
con la conseguente riduzione della pena concretamente irrogata»);
H – mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in
relazione alla determinazione della sanzione concretamente irrogata.
Ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata,
con adozione di tutti i provvedimenti consequenziali.
3. All’odierna udienza pubblica, la parte presente ha concluso come
da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in
atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reato di truffa è estinto per prescrizione; l’ulteriore motivo di
ricorso è infondato.
condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; in accoglimento
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1.
Il ricorrente limita le sue doglianze ai profili sanzionatori,
deducendo (primo motivo) che l’appello sulla pena avrebbe dovuto
indurre la Corte di appello a rilevare l’intervenuta prescrizione del reato
di truffa.
La data di consumazione del reato di truffa è così indicata nella
contestazione: «nel luglio 2001»; il reato, in difetto di eventi
interruttivi, si è prescritto a partire dal 10 gennaio 2009, ben prima
rispetto alla data della sentenza della Corte di appello.
Deve in proposito precisarsi che, qualora il reato sia contestato come nel caso di specie – come commesso genericamente in un certo
mese, senza alcuna indicazione del giorno, per il principio del favor rei
il termine di prescrizione comincia a decorrere dal primo giorno utile
del mese indicato.
Gli elementi già valorizzati dai giudici del merito a fondamento
dell’affermazione di responsabilità non consentono il proscioglimento
dell’imputato con una formula più favorevole ex art. 129 c.p.p.
2.
L’ulteriore doglianza, che non mette in discussione il già
intervento giudicato relativo all’affermazione di responsabilità in ordine
alla residua imputazione, è all’evidenza infondata poiché la Corte di
appello ha determinato il trattamento sanzionatorio partendo dal
minimo edittale previsto per il reato di ricettazione, con riduzione
massima per l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., ulteriore riduzione
per le attenuanti generiche (in concreto determinata tenendo conto dei
precedenti dell’imputato), ed aumento per la continuazione, in misura
pari ad un mese di reclusione e cento euro di multa per ogni reato
satellite, in ordine al quale il ricorrente non ha formulato specifiche
doglianze.
2.1. Per effetto dell’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata limitatamente al reato di truffa, estinto per prescrizione, va
eliminata la relativa pena inflitta in continuazione per tale reato, pari a
mesi uno di reclusione ed euro cento di multa.
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P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di
truffa estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena inflitta in
continuazione per tale reato di mesi uno di reclusione ed euro cento di
multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, udienza”ka,7 maggio 201
Il Co igliere estensore