Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34900 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34900 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATERINO CARLO N. IL 13/08/1958
avverso la sentenza n. 2126/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 10/06/2014

R.G.: 1783/2014
Motivi della decisione
Caterino Carlo ricorre personalmente avverso la sentenza ri.Pgr~

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della Corte d’Appello di Milano che lo ha condannato per ricettazione e
minacce aggravate , lamentando vizio di motivazione in ordine alla
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione e violazione di
legge in ordine alla ritenuta gravità della minaccia.
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.
pen., perché le doglianze sono del tutto prive del necessario contenuto di
critica specifica al provvedimento impugnato. Le censure sono infatti
formulate in modo apparente , consistendo nella reiterazione delle tesi
difensiva già ampiamente vagliate in motivazione dalla Corte di merito e
ritenute infondate sia con riferimento alla ricettazione che alle minacce.
L’imputato non ha fornito la precisa indicazione della provenienza degli
assegni e il suo datore di lavoro Toto ha fornito una versione ritenuta dalla
Corte di merito altrettanto generica e priva di puntuale riferimento agli
assegni dedotti in imputazione. Le valutazioni del giudice di
merito,peraltro,anche quelle in ordine al carattere di gravità della minaccia,
ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione , si
palesano, comunque, immuni da vizi logici o giuridici , i motivi, di contro,
sono generici ed inammissibili.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di e 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
‘n Roma,camera di consiglio dlogiugno 2014.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per

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