Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3490 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3490 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALIMENTI GIOVANNI N. IL 01/02/1986
avverso la sentenza n. 2293/2013 GIP TRIBUNALE di PESARO, del
06/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
letteísuntills le conclusioni del PG Dott.
Gioacchino Izzo, che nella requisitoria scritta ha concluso per il
rigetto del ricorso;

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Data Udienza: 19/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. 1. In data 6/03/2014 il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Pesaro ha pronunciato sentenza ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen.,
applicando la pena di giorni 10 di arresto ed euro 800,00 di ammenda nei
confronti di Alimenti Giovanni, imputato della contravvenzione di cui all’art.186,
comma 2, lett.b) e 2-sexies d. Igs. 30 aprile 1992, n.285.

erronea applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida, lamentando che l’accordo si era formato sulla sospensione della patente di
guida disposta dal Prefetto per un periodo di sei mesi, aumentato nella sentenza
a nove mesi in ragione di un precedente specifico commesso prima dell’entrata
in vigore della norma che consente di convertire la sanzione con il lavoro di
pubblica utilità per ottenere la dichiarazione di estinzione del reato. Secondo il
ricorrente, non può essere lasciata al giudice la discrezionalità nella
determinazione della sanzione accessoria ed, in ogni caso, il provvedimento
impugnato è viziato da motivazione illogica e carente sul punto.

3. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Gioacchino Izzo, nella sua
requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto.

2. Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di
legittimità, nel caso in cui l’imputato abbia rilasciato procura speciale al difensore
per procedere all’applicazione della pena su richiesta delle parti, non può farsi
luogo alla declaratoria di contumacia e l’estratto della sentenza non deve essere
notificato all’imputato, sicché la lettura in dibattimento del dispositivo e della
motivazione contestuale equivalgono a notificazione della sentenza e da tale data
decorre il termine di quindici giorni per proporre impugnazione, non rilevando
che all’imputato siano stati comunque effettuati avvisi dell’avvenuto deposito del
provvedimento (Sez. 3, n. 16690 del 26/02/2014, Casavecchia, Rv. 259300;
Sez. 4, n. 4226 del 08/01/2013, Evangelista, Rv. 254670; Sez. 1, n. 36665 del
18/09/2012, Delogu, Rv. 253705).

2

2. Ricorre per cassazione Giovanni Alimenti deducendo, con unico motivo,

3. Dall’esame degli atti emerge che la sentenza è stata pronunciata, con
contestuale deposito della motivazione, all’udienza del 6 marzo 2014 e che il
ricorso è stato depositato in data 21 maggio 2014, ossia ben oltre il termine di
15 giorni previsto dall’art.585, comma 1, letta) cod. proc. pen.

4. Tenuto conto della sentenza Corte Cost. n.186 del 13 giugno 2000 e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che , alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art.616

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