Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3490 del 08/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 3490 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUIDOTTI GIUSEPPE N. IL 02/09/1964
avverso la sentenza n. 6054/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 08/10/2013

N.R.G.1404612013 Guidotti

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) e) c.p.p., in relazione agli artt.
648 e 648 cpv c.p.
Il ricorso è fondato su motivi che ripropongono in modo generico le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).

riceva o acquisti moduli di assegni bancari al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, dal momento che il modulo di assegno
bancario in bianco è documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo della persona titolare del conto ovvero della persona
da questi delegata (cfr.Cass.Sez.II, Sent. n. 22555/2006 Rv. 234654); che II possesso e/o l’uso di un assegno al di fuori delle regole che ne
disciplinano la circolazione costituisce elemento di prova, per conformità ai criteri logici e giuridici, del reato di ricettazione, in assenza di plausibili
giustificazioni in ordine all’acquisizione del titolo (cfr.Sez.II, Sent. n. 45569/2009 Rv. 245631); che affinché possa trovare applicazione l’ipotesi
prevista dal capoverso dell’art.648, è necessario che la cosa ricettata sia di valore economico irrilevante o scarsamente rilevante, che pur in
presenza di un valore modesto, il giudice può comunque escludere il “fatto di particolare tenuità”, prendendo in esame gli ulteriori elementi di
valutazione della vicenda ed in particolare ogni altra circostanza, idonea a delineare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole
(cfr.Cass.Sez.II, n.11113/1996), rileva il Collegio che, con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici, la Corte territoriale ha illustrato
le ragioni per le quali, sulla scorta delle risultanze processuali, ha ritenuto la sussistenza del reato ipotizzato in considerazione del possesso del
titolo in assenza di plausibili giustificazioni in ordine all’acquisizione del titolo e congrua la pena irrogata dal primo giudice, in considerazione della
gravità del fatto e della non applicabilità dell’attenuante di cui all’art.648 cpv c.p. in considerazione dell’importo dei singoli assegni.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento,
in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost.sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000.
PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa
delle a

de.

Ro

013

Il’ onsiali e est sore

D E ívo O 5 E TATA
IN CANCELLLRA
2 3 GEN 2014
Il Furirforje

Premesso che, in tema di delitto di ricettazione, deve affermarsi la consapevolezza della illecita provenienza in capo al soggetto che

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA