Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3490 del 07/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3490 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VALLONE FRANCESCO N. IL 27/02/1961
avverso la sentenza n. 3489/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 07/01/2016
36613/15 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che in data
13.3.2015 confermava la sua condanna per reato ex art. 334.2 c.p., ricorre per
buona fede, le attenuanti generiche, la sospensione condizionale della pena.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi sono
diversi da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici dei merito, sorretto da
motivazione tutt’altro che apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa
valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7.1.16
cassazione l’imputato FRANCESCO VALLONE enunciando motivi afferenti: la