Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 349 del 09/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 349 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
CIMINA’ FABRIZIO N. IL 27.11.1969
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA del 16/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona del dott. Roberto Aniello che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16 maggio 2012 la Corte d’appello di L’Aquila, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, in data 24 novembre 2009 appellata
dalnimputato Ciminà Fabrizio, rideterminava la pena allo stesso inflitta in giorni venti di
arresto ed € 600,00 di ammenda . Questi era stato tratto a giudizio per rispondere del
reato previsto e punito dall’ art. 186 comma 2 lett. b) C.d.S.. per guida in stato di
ebbrezza..
2. Avverso tale decisione proponeva ricorso il Ciminà lamentando la mancata
sostituzione della pena inflitta in primo grado con quella del lavoro di pubblica utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Il reato è stato commesso in data 5 aprile 2008, prima della entrata in vigore del
comma 9 bis dell’art. 186 C.d.S. in virtù della sopravvenuta L. 29 luglio 2010, n. 120
(che prevede la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità).
La giurisprudenza di questa Corte ha con più pronunce statuito che “in tema di guida in
stato di ebbrezza, la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità,
prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, introdotto dalla L. 29 luglio 2010, n. 120,
art. 33, comma 1, lett. d), è da considerare più favorevole e può quindi trovare
applicazione anche con riguardo a fatti commessi prima dell’entrata in vigore di detta
legge, dovendosi tuttavia far riferimento ai più elevati limiti edittali di pena introdotti
dalla medesima novella, in applicazione del principio secondo cui, una volta individuata

Data Udienza: 09/07/2013

li

la normativa da considerarsi, nel complesso, più favorevole, essa deve essere applicata
nella sua totalità (tra le diverse, Sez. 4, n. 42485 del 19/09/2012, Sarullo, Rv.
253731).
Deve quindi escludersi la possibilità del diritto ad usufruire della sostituzione della pena
con riferimento al trattamento sanzionatorio in vigore al momento del fatto, come
sostanzialmente richiesto dal ricorrente.
4. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali_

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2013

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