Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34899 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34899 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOUKHEMIS AYADE N. IL 20/01/1966
avverso la sentenza n. 7537/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 25/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 10/06/2014


R.G.: 1684/2013
Motivi della decisione
L’avvocato Luciano Bertoluzza ricorre avverso la sentenzat2:13:129t1:3
della Corte d’Appello di Bologna che ha condannato Boukhemis Ayade per
ricettazione ed altro , lamentando vizio di motivazione in ordine alla mancata
concessione della sospensione condizionale della pena, che andava
riconosciuta, in ragione della presunzione di innocenza, non smentita dai

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.
pen., perché le doglianze sono del tutto prive del necessario contenuto di
critica specifica al provvedimento impugnato. Le censure sono infatti
formulate in modo apparente , tale da non consentire l’individuazione dei
punti viziati della motivazione e delle ragioni di tali pretesi vizi. Le valutazioni
del giudice di merito,peraltro, ancorate a precisi dati fattuali trascurati
nell’atto di impugnazione , quali i numeri alias e precedenti di polizia, si
palesano, comunque, immuni da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,carnera di consiglio del 10 giugno 2014.

diversi precedenti di polizia.

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