Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34898 del 10/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34898 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHIANTESE PAOLO N. IL 18/02/1973
avverso la sentenza n. 2317/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 10/06/2014
R.G.: 1671/2014
Motivi della decisione
L’avvocato Carmine D’Aniello ricorre avverso la sentenza 1:55:FFRPdella Corte d’Appello di Napoli che ha condannato Chiantese Paolo per
ricettazione di un autoveicolo, lamentando vizio di motivazione in ordine alla
mancata riqualificazione dei fatti in termine di furto.
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.
pen., perché le doglianze sono del tutto prive del necessario contenuto di
critica specifica al provvedimento impugnato. Le censure sono infatti
formulate in modo apparente , tale da non consentire l’individuazione ,per la
carenza di specifica indicazione , dei punti viziati della motivazione e con
richiamo a circostanze del fatto che questa Corte non è in grado di
comprovare.Le valutazioni del giudice di merito,peraltro, ancorate a precisi
dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione , si palesano, comunque,
immuni da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così 4ciscin Roma,camera di consiglio del 10 giugno 2014.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per