Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34897 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34897 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE MAIO GAETANO N. IL 10/14/1977
avverso la sentenza n. 19606/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
26/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 10/06/2014

R.G. 1660/2014
FATTO E DIRITTO
1.-De Maio Gaetano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Roma che ha applicato la pena concordata in ordine ai reati di cui agli
artt. 624,625 n.2 cod.pen.648 cod.pen. , lamentando il vizio di motivazione in
relazione al mancato riconoscimento dello stato di necessità.
2.- Il ricorso è manifestamente infondato e ,pertanto, inammissibile.
richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il
ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento
formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante
dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può
essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti,
presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta,
diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa
prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto
con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini
dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui
all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”. (Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n.
5240).
2.1 Nella specie il Tribunale di Roma ha dato conto del controllo effettuato circa la
sussistenza dei fatti e della riconducibilità all’imputato di elementi certi di
responsabilità circa il reato contestato.
3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
versamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa
delle ammende della somma di euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle
cis n Roma, camera di consiglio del 10 giugno 2014.

Questa Corte ha già ritenuto che :”Nel procedimento di applicazione della pena su

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