Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34897 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 34897 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

Data Udienza: 07/05/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRARI CONCETTA N. IL 17/09/1959
PARENTE CARMINE N. IL 21/05/1931
avverso la sentenza n. 2705/2009 GIP TRIBUNALE di MODENA, del
03/12/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
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PARENTE Carmine e FERRARI Concetta ricorrono per Cassazione avverso
la sentenza 112.2010 con la quale il Giudice del Tribunale di Modena ha
applicato rispettivamente le pene di mesi dieci di reclusione e 300,00E di
multa e anni 1 e mesi due di reclusione e 400,00 E di multa, così definendo
il giudizio ex art. 444 cpp.
La difesa degli imputati richiede l’annullamento della decisione impugnata
rispettivamente deducendo:
PARENTE Carmine
§1.) Ex art. 606 I^ comma lett.E) cpp, vizio di motivazione perché il giudice
non avrebbe dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali non
ricorrevano ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cpp.
FERRARI Concetta
§1.) ex art. 606 I” comma lett. C) ed E) cpp, perché il giudice, accogliendo
la richiesta di applicazione della pena su accordo delle parti non ha concesso
all’imputata il beneficio della sopensione condizionale della pena, pur
richiesto.
RITENUTO IN DIRITTO

Esaminando partitamente gli atti di impugnazione, il Collegio osserva
quanto segue.
– CARMINE Parente
Il ricorso è manifestamente infondato perché è generico nel suo contenuto,
impinge ad una rivalutazione di merito che è preclusa nella presente sede;
deve inoltre essere qui applicato il condiviso principio per il quale “La
sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti,
escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste
dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza
impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex
art. 129 c.p.p.” [Cass. pen., sez. I, 10.1.2007 in Ced Cass. Rv 236622].
Nella specie si tratta infatti di vizio della motivazione che deve essere
desumibile dal testo del provvedimento impugnato così come previsto
dall’art. 606 i^ comma lett. E) cpp. A ciò deve aggiungersi che “in caso di
patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cpp, l’accordo intervenuto esonera
l’accusa dall ‘onere della prova e comporto che la sentenza che recepisce
l’accordo fra le parti, sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo di imputazione) con
l ‘affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 cpp per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi
ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e
nei limiti dell’art. 27 Cosi” [Cass. Pen. Sez. IV 13.7.2006 n. 34494 in Ced.
Cass. Rv. 234824].

MOTIVI DELLA DECISIONE

FERRARI Concetta
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dall’esame della richiesta di applicazione della pena, a firma della
FERRARI Concetta, datata 3.2.2010 e depositata presso la cancelleria del
giudice in data 12.2.2010, si evince che la proposta personalmente formulata
dall’imputata era espressamente subordinata alla concessione del beneficio
della sospensione condizionale della pena.
Dalla lettura del dispositivo della decisione impugnata emerge che il giudice
non ha riconosciuto all’imputata il beneficio richiesto, così pervenendo ad
un parziale accoglimento della domanda proposta dall’imputata ex art. 444
cpp. La decisione va pertanto annullata, posto che l’omissione in esame
equivale ad una obbiettiva assenza di un capo della decisione che accoglie
solo parzialmente una richiesta che è inscindibile, posto che il giudice,
qualora non intendesse concedere il beneficio, è tenuto a rigettare “in toto”
la richiesta di patteggiamento ex art. 444 cpp.

Va infine rammentato che “La richiesta di applicazione di pena patteggiata
costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a
conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato unilateralmente né
revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più
consentito alle parti – e, quindi, anche al p.m. – prospettare questioni e
sollevare censure con riferimento alla sussistenza e alla giuridica
qualificazione del fatto, alla sua soggettiva attribuzione, all’applicazione e
comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di applicazione della
pena; in tale ambito, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la
semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei
termini dell’accordo intervenuto fra le parti.” [Cass. pen., sez. VI,
3.11.1998. Gasparini]. Per le suddette ragioni la decisione impugnata sfugge
alle censure formulate dal PRENTE Carmine il cui ricorso deve essere
dichiarato inammissibile con conseguente condanna dell’imputato al
pagamento delle spese processuali e della somma di E 1.500,00 in favore
della Cassa delle ammende, così forfettariamente determinata la sanzione
amministrativa da applicarsi, ravissandosi, nella condotta processuale del
ricorrente estremi di responsabilità ex art. 616 cpp.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di PARENTE Carmine che condanna al
pagamento delle spese processuali e della somma di E 1500,00 alla Cassa
delle Ammende.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di FERRARI
Concetta e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Modena per il corso
ulteriore

Così deciso in Roma il 7.5.2013

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