Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34896 del 10/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34896 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI MARIA VINCENZO N. IL 30/11/1941
avverso la sentenza n. 2143/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del //07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 10/06/2014
AGS/ 11344
R.G.: 14,69Q#2043Motivi della decisione
L’avvocato Marco Martini ricorre avverso la sentenza 4=27::13 della
Corte d’Appello di Bologna che ha condannato Di Maria Vincenzo per
ricettazione , lamentando vizio di motivazione in ordine alla ritenuta
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato ed il vizio di motivazione circa 1
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.
pen., perché le doglianze sono del tutto prive del necessario contenuto di
critica specifica al provvedimento impugnato. Le censure sono infatti
formulate in modo apparente , tale da non consentire l’individuazione ,per la
carenza di specifica indicazione , dei punti viziati della motivazione e si
presentano come mera alternativa contrapposizione alle valutazioni della Corte
territoriale.Le valutazioni del giudice di merito,peraltro, ancorate a precisi dati
fattuali trascurati nell’atto di impugnazione , si palesano, comunque, immuni
da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,camera di consiglio del 10 giugno 2014.
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.