Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34895 del 10/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 34895 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAGLIARO CRISTIAN N. IL 10/10/1986
avverso la sentenza n. 4268/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 04/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 10/06/2014

R.G.: 1570/2014
Motivi della decisione
Pagliaro Cristian ricorre personalmente avverso la sentenza n.4268/2011
della Corte d’Appello di Palermo che l’ha condannato per ricettazione di un
ciclomotore, lamentando vizio di motivazione in relazione alla prova
dell’elemento soggettivo del reato „tenuto conto dell’assenza di segni evidenti
sul mezzo della provenienza furtiva e delle precise indicazioni circa
doveva essere rubricato ai sensi dell’art.712 cod.pen..
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.
pen., perché le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica
al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali
trascurati nell’atto di impugnazione ( la prova della consapevolezza desunta
dalla mancanza di valide spiegazioni in ordine al possesso, assoluta
inattendibilità delle dichiarazioni rese ,che escludono la configurabilità
dell’incauto acquisto e qualificano correttamente il dolo di ricettazione), si
palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici e conformi alla consolidata
giurisprudenza di questa Corte.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così eciso n Roma, camera di consiglio del 10 giugno 2014.

l’acquisizione del mezzo rese dall’imputato al momento del fermo. Il reato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA