Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34894 del 10/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34894 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CRUCILLA’ SALVATORE N. IL 06/11/1981
avverso la sentenza n. 1249/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 07/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 10/06/2014
R.G.: 1525/2014
Motivi della decisione
L’avvocato Rosanna Vella ricorre avverso la sentenza 3 21:551=Z3 della
Corte d’Appello di Palermo che ha condannato Crucillà Salvatore per
ricettazione, lamentando vizio di motivazione in ordine alla qualificazione
giuridica dei fatti che meglio sarebbe stato ravvisare nel furto in appartamento
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
pen., perché le doglianze sono del tutto prive del necessario contenuto di
critica specifica al provvedimento impugnato. Le censure sono infatti
formulate in modo apparente , tale da non consentire l’individuazione ,per la
carenza di specifica indicazione , dei punti viziati della motivazione e perché si
incentrano su circostanze di fatto, la cui sussistenza non può essere
accertato da questa Corte. Le valutazioni del giudice di merito,peraltro,
ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione , si
palesano, comunque, immuni da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così
in Roma,camera di consiglio del 10 giugno 2014.
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.