Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34893 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34893 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPAMPINATO GIOVANNI N. IL 28/02/1964
avverso la sentenza n. 2405/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, del
02/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 10/06/2014

il

R.G.: 1380/2014
Motivi della decisione
L’avvocato Giovanni Milana ricorre avverso la sentenza M=7:89:2 della
Corte d’Appello di Catania che ha condannato Spampinato Giovanni per
ricettazione , lamentando vizio di motivazione in ordine alla affermazione di
responsabilità che fa mero rinvio alla sentenza di prime cure ed in ordine al
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.
pen., perché le doglianze sono del tutto prive del necessario contenuto di
critica specifica al provvedimento impugnato. Le censure sono infatti
formulate in modo apparente ed inesatto, perché tale da non consentire
l’individuazione ,per la carenza di specifica indicazione , dei punti viziati della
motivazione e perché si fonda sulla errata affermazione che vi sarebbe una
inversione dell’ onere della prova nell’affermare che lo Spampinato doveva
fornire l’indicazione della provenienza del bene. Se tale provenienza è lecita
deve essere manifestata proprio per evitare l’accusa di illecito.Le valutazioni
del giudice di merito,peraltro, ancorate a precisi dati fattuali trascurati
nell’atto di impugnazione , si palesano, comunque, immuni da vizi logici o
giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma,camera di consiglio del 10 giugno 2014.

mancanto ed ingiustificato rifiuto delle attenuanti generiche.

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