Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34892 del 10/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34892 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ODDENINO NORBERTO N. IL 15/01/1972
avverso la sentenza n. 712/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
16/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 10/06/2014
R.G.: 1347/2014
Motivi della decisione
L’avvocato Silvana Bianchi ricorre avverso la sentenza ri:2SCrg della
Corte d’Appello di Genova che ha condannato Oddenino Roberto per
ricettazione e lesioni personali gravi, lamentando vizio di motivazione in ordine
alla commisurazione della pena che si adduce eccessiva.
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.
pen., perché le doglianze sono del tutto prive del necessario contenuto di
critica specifica al provvedimento impugnato. Le censure sono infatti
formulate in modo apparente , tale da non consentire l’individuazione ,per la
carenza di specifica indicazione , dei punti viziati della motivazione .Le
valutazioni del giudice di merito,peraltro, ancorate a precisi dati fattuali
trascurati nell’atto di impugnazione , si palesano, comunque, immuni da vizi
logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al
versamento della somma di C 1.000,00 in favore
ammende.
della Cassa delle
mende.
Così deciso in Roma,camera di consiglio del 10 giugno 2014.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per