Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3489 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3489 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Pg0kbiaToke laci4 R/C PUBBIAtA

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avverso l’ordinanza n. 2854/2009 GIP TRIBUNALE di BOLZANO, del
14/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
letteksrskzle conclusioni del PG Dott.
Mario Fraticelli, che nella requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento
senza rinvio della ordinanza impugnata;

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Data Udienza: 19/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano ricorre
avverso la ordinanza emessa in data 14/03/2014 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il medesimo Tribunale in relazione alla liquidazione delle spese
dei gestori telefonici per intercettazioni effettuate nell’ambito di procedimenti
conclusisi con richiesta di archiviazione ovvero in sede di udienza preliminare.
Con tale ordinanza il giudice ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico

quest’ultimo, a prescindere dalla fase in cui si trova il procedimento.

2. Il Procuratore ricorrente censura il provvedimento impugnato deducendo
vizio di violazione dell’art.168 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, a mente del quale
la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di
custodia è effettuata dal magistrato che procede, ed abnormità del
provvedimento, in quanto idoneo a determinare la stasi del procedimento e
l’impossibilità di proseguirlo, imponendo al Pubblico Ministero un adempimento
che si concretizzerebbe in un atto nullo in quanto emesso da organo privo di
competenza funzionale.

3. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Mario Fraticelli, nella sua
requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento senza rinvio della ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che il provvedimento abnorme è quel provvedimento non
inquadrabile nel sistema, nel senso che non costituisce espressione dei poteri
riconosciuti al giudice dall’ordinamento (Sez.5, n.15051 del 22/12/2012, De
Cicco, Rv. 252475; Sez.5, n.31975 del 10/07/2008, Ragazzoni, Rv.241162) o
comunque ne viola le norme (Sez.3, n.24163 del 3/05/2011, Wang, Rv.250603;
Sez.U. n.21423 del 25/03/2010, Zedda, Rv.246910), pertanto incidendo con una
pregiudizievole alterazione sulla ordinaria sequenza procedimentale (Sez. U, n.
25957 del 26/03/2009 Toni, Rv.243590; Sez. 6, n. 29855 del 30/05/2012, A.,

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Ministero, ritenendo che la liquidazione delle spese dei gestori telefonici spetti a

Rv. 253177; Sez. 3, n.49404 del 18/11/2009, Fariello, Rv. 245715; Sez. 3, n.
8330 del 11/01/2008, Mocavero, Rv. 239278).

3. Secondo l’orientamento finora consolidato della Corte di legittimità (fra le
tante, Sez. U, n. 25161 del 24/04/2002, Fabrizi, Rv. 221660; Sez. 4, n.20264
del 05/04/2012,

Rv. 252687;

Sez. 4, n.10744 del 06/12/2011, dep.2012,

Favoni, Rv. 252657; Sez. 4, n. 44558 del 05/11/2008, Trionfo, Rv. 242003)
compete al magistrato che procede e che, quindi, ha la disponibilità del fascicolo,

3.1. È bene ricordare che una tale interpretazione prese le mosse
dall’approfondimento effettuato dalle Sezioni Unite nel 2002 in relazione
all’art.263 cod. proc. pen., non essendo ancora entrato in vigore il Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,
introdotto con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il regolamento della materia, da
intendersi uniforme, in quanto concernente vicende, per così dire, esterne ed
accessorie al processo, venne rinvenuto nell’art.263 cod. proc. pen. il quale, in
correlazione con l’art. 695 cod. proc. pen., stabiliva, in definitiva, il criterio
attributivo di cui s’è detto, per tutte le fasi (anche quella delle indagini
preliminari ed esecutiva) ed i gradi del giudizio. È ben vero che l’art.168 d.P.R.
n. 115/2002, ha confermato tale principio, affermando che <>,
ma trattasi, all’evidenza, d’intervento normativo che non intendeva svolgere
alcuna incidenza sulla descritta posizione ermeneutica.

4.

Con una recente pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 9605 del

28/11/2013, dep.2014, Seghaier, Rv. 257989) la Corte di Cassazione, nel
dirimere il contrasto insorto tra diverse Sezioni della Corte in merito
all’individuazione dell’autorità competente a provvedere alla liquidazione dei
compensi al consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero ha, in primo
luogo, negato che il concorrente rifiuto del pubblico ministero e del giudice di
pronunciarsi sulla richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal consulente
tecnico del pubblico ministero integri una situazione di conflitto negativo di
competenza, sub specie del caso analogo di cui all’art.28, comma 2, cod. proc.
pen., richiamando una precedente pronuncia in cui si era chiarito che i
provvedimenti del pubblico ministero, in quanto atti di parte, non hanno natura
giurisdizionale e, come tali, non sono qualificabili come abnormi (caratteristica
esclusiva degli atti di giurisdizione), né impugnabili, quantunque illegittimi
(Sez.U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598).
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provvedere alla liquidazione delle spese in parola.

4.1. La giurisprudenza assolutamente prevalente di legittimità si era,
peraltro, espressa nel senso della abnormità, sotto il profilo della idoneità a
determinare la stasi del procedimento e l’impossibilità di proseguirlo, del
provvedimento di restituzione al pubblico ministero da parte del giudice della
richiesta di liquidazione del compenso del consulente tecnico (tra le altre, Sez. 4,
n. 21319 del 11/12/2012, dep.2013, Pinetti, Rv. 255281), ammettendone
conseguentemente l’impugnabilità mediante ricorso per cassazione.
4.2. Circa poi il significato della locuzione , nella

è quello che dispone materialmente degli atti al momento in cui sorge la
necessità di provvedere, cioè al momento della presentazione della richiesta di
liquidazione.
4.3. La pronuncia delle Sezioni Unite, pur individuando nell’art. 73 disp. att.
cod. proc. pen. un diverso criterio di lettura, che pone l’accento sul legame
fiduciario che caratterizza il conferimento dell’incarico, e privilegia, quindi, ai fini
della competenza per la liquidazione dei compensi, l’organo che vi presiede,
proprio in tema di liquidazione del compenso al consulente del pubblico
ministero, ha tuttavia chiarito che per i compensi del custode e degli altri
ausiliari deve farsi salva la norma generale dell’art. 168 d.P.R. n. 115, come
riferibile al magistrato che ha la disponibilità degli atti al momento della richiesta
di liquidazione.

5. Secondo quanto già affermato in altra pronuncia di questa Sezione
(Sez. 4, n.7468 del 11/12/2012, dep. 2013, Rv. 254516), è difficile negare che
l’art. 168 in commento, oltre all’ordinaria funzione ordinatoria-compilativa (tipica
di tutti i Testi Unici), esprima anche contenuto innovativo, avente valore
d’interpretazione autentica. Il T.U. n. 115 risulta emanato in virtù della delega
conferita con I. 8 marzo 1999, n. 50, siccome modificata dalla I. 24 novembre
2000, n. 340. Dispone, in particolare, l’art. 7, comma 2, lett. d) che il Governo,
oltre agli altri, deve attenersi al seguente principio direttivo: <>. Quindi, correttamente interpretando il mandato parlamentare,
deve reputarsi consentito, ed anzi doveroso, che il Governo, in esecuzione di
esso, possa, pur nei limiti indicati, procedere a vere e proprie innovazioni, così
dando vita a corpi normativi a valore misto, ormai assai diffusi nella pratica
legislativa, i quali, seppure largamente compilativi, assumono anche valenza
innovativa. Ma l’intervento codificatorio, sul punto, si è limitato, attraverso
4

giurisprudenza della Corte domina la tesi secondo cui

un’opera d’interpretazione autentica ad assicurare , chiarendo un principio normativo, come detto, già ricavabile dal
sistema.

6. Secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano ha, nel caso concreto, ritenuto
di escludere la sua competenza a provvedere in ragione del fatto che i
procedimenti ai quali la richiesta di liquidazione era riferibile fossero stati definiti

giurisprudenza della Corte di legittimità ha affermato il principio per cui è
abnorme il provvedimento con cui il Giudice delle indagini preliminari disponga la
trasmissione al Pubblico Ministero della richiesta di liquidazione
delle spese di custodia di beni sottoposti a sequestro, in relazione a
procedimento conclusosi con l’archiviazione, in quanto l’espressione di cui all’art. 168 d.P.R. n.115/2002 deve essere intesa quale
indicativa della competenza del magistrato che comunque disponga del
procedimento (Sez. 5, n.2924 del 12/11/2013,dep.2014, ignoti, Rv. 257939;
Sez. 5, n. 7710 del 09/12/2008, dep. 2009, Gabellone, Rv. 242947; Sez. 5,
n.9222 del 10/02/2006, ignoti, Rv. 233770) dovendosi da tale principio
desumere, a maggior ragione, che la definizione del procedimento in udienza
preliminare non possa condurre a diversa valutazione.
6.1. Escluso, dunque, che la competenza a provvedere del magistrato al
quale sia riferibile l’atto conclusivo del procedimento dipenda dai possibili
differenti esiti di quest’ultimo, occorre ora verificare se le spese dei gestori
telefonici nominati dal pubblico ministero siano inquadrabili tra le spese per
ausiliari del magistrato, regolate dall’art.168 d.P.R. n.115/2002, ovvero tra le
spese relative al consulente del pubblico ministero, regolate dall’art.73 disp.att.
cod.proc.pen., come ritenuto dal giudice di merito nel provvedimento qui
impugnato.
6.2. Giova, in proposito, richiamare la giurisprudenza di questa Sezione, che
in numerose pronunce ha affermato il principio secondo il quale è abnorme il
provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari, investito della
richiesta di liquidazione delle spese per le intercettazioni telefoniche, restituisca
gli atti al pubblico ministero per la liquidazione delle spese sostenute dalla
compagnia richiedente, in quanto la competenza a provvedere spetta, ex art.
168 d.P.R. n. 115/2002, al Giudice per le indagini preliminari (Sez.4, n.20264 del
05/04/2012, ignoti, Rv. 252687; Sez.4, n.34184 del 12/01/2012, Cifarelli, Rv.
253499; Sez.4, n.24013 del 06/05/2009, Nisticò, Rv. 244219).

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con provvedimento di archiviazione o in sede di udienza preliminare. Ma la

6.3. Più in generale, risulta recepita e consolidata nella giurisprudenza della
Corte di legittimità l’estensione della disciplina prevista per gli ausiliari del
magistrato anche alla liquidazione delle spese sostenute dai gestori telefonici per
l’acquisizione dei tabulati telefonici, benché essi pacificamente non rivestano lo
status di ausiliari del giudice e tantomeno di custodi (Sez.1, n.21703 del
21/05/2008, Bertone, Rv. 240078; Sez. 1, n. 47438 del 28/11/2007, Wind
S.p.a., Rv. 238226; Sez.4, n.21757 del 10/05/2006, Romano, Rv. 234519),
pervenendosi ad analoga conclusione anche nel caso in cui il compito demandato

(Sez. 5, n.7710 del 09/12/2008, dep.2009, Gabellone, Rv. 242947). Secondo la
uniforme giurisprudenza di legittimità, l’art. 168 citato disciplina, infatti, anche la
liquidazione delle spese del procedimento diverse da quelle spettanti all’ausiliario
o al custode espressamente indicati nella norma e la competenza a liquidare le
spese previste da questa norma spetta al Giudice per le indagini preliminari
(Sez.4, n.24013 del 6/05/2009, Nisticò, Rv. 244219).
6.4. Contrariamente a quanto indicato nell’ordinanza impugnata, peraltro, la
recente pronuncia a Sezioni Unite già citata (Sez. U, n. 9605 del 28/11/2013,
dep.2014, Seghaier, Rv. 257989) ha individuato nel pubblico ministero il
magistrato competente a provvedere alla liquidazione delle sole spese inerenti
alla consulenza tecnica, avallando un’interpretazione restrittiva del disposto
dell’art.73 disp.att. cod.proc.pen. che non consente di estenderne la portata alla
figura del gestore di telefonia. Risulterebbe, in ogni caso, illogico affermare che il
magistrato che procede sia, nel caso in esame, il pubblico ministero perché , così
arbitrariamente trascurando – o meglio, travisando – il significato della previsione
normativa che vuole le intercettazioni autorizzate dal giudice per le indagini
preliminari.

7. In conclusione, la decisione del Giudice per le indagini preliminari,essendo
contraria ai principi regolatori della materia e non potendo formare oggetto di
conflitto di competenza, determinando altresì una stasi non diversamente
superabile nel sub-procedimento relativo alla liquidazione del compenso, può
essere rimossa soltanto da questa Corte, che, accogliendo il ricorso del pubblico
ministero, ne riconosca il carattere abnorme, come qui precisato. Il
provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato senza rinvio e gli atti d
trasmessi al Tribunale di Bolzano per l’ulteriore corso.

6

al gestore telefonico si sia sostanziato in attività d’intercettazione telefonica

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’impugnato provvedimento e dispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di Bolzano.
Così deciso in data 19/12/2014

Il PrMsidente

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