Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3489 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3489 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAURO REMO LUIGI N. IL 12/02/1974
RINALDIS RINO N. IL 30/09/1963
avverso l’ordinanza n. 1007/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 08/10/2013

R.G. 13918/2013 Mauro — Rinaldis

Osserva

I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deducono la
manifesta illogicità della motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità, alla

I ricorsi sono inammissibili.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta doglianze del tutto generiche, e prive di
qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta all’esame della
Corte; in quanto tali, del tutto inidonee ad introdurre legittimamente il ricorso davanti a
questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e della s ma di Euro 1000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Rom

0.2013

qualificazione giuridica del fatto e al diniego delle attenuanti generiche (Rinaldis).

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