Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34889 del 10/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34889 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL BOUJAADY MOHAMMED N. IL 24/08/1983
avverso la sentenza n. 3969/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 21/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 10/06/2014
R.G.: 1184/2014
Motivi della decisione
El Boujaady Mohammed ricorre personalmente avverso la sentenza
hl
21/g /2013 della Corte d’Appello di Bologna che lo ha condannato per
ricettazione ed altro , lamentando vizio di motivazione in ordine al giudizio di
mancata sussistenza di circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
pen., perché le doglianze sono del tutto prive del necessario contenuto di
critica specifica al provvedimento impugnato . Le censure sono infatti
formulate in modo apparente , tale da non consentire l’individuazione ,per la
carenza di specifica indicazione , dei punti viziati della motivazione e si
incentrano su circostanze di fatto la cui sussistenza non può essere accertata.
da questa Corte. Le valutazioni del giudice di merito,peraltro, ancorate a
precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione e a corretti richiami
alla giurisprudenza di legittimità , si palesano, comunque, immuni da vizi
logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di C 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così decis in Roma,camera di consiglio del 10 giugno 2014.
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.