Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34888 del 10/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34888 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCUTERI PAOLO N. IL 12/11/1987
avverso la sentenza n. 2818/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VIBO VALENTIA, del 31/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 10/06/2014
iil
R.G. 1083/2014
FATTO E DIRITTO
1.-Scuteri Paolo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale
di Vibo Valentia che ha applicato la pena concordata in ordine ai reati di cui agli artt.
110, 56, 629 comma 1 e 2 in relazione all’art.628 co 3 nn. le 3,112 co 1 cod.pen.605
co ,61 n.2,112 co 1 cod.pen.697 cod.pen., lamentando il vizio di motivazione in
relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen..
Questa Corte ha già ritenuto che :”Nel procedimento di applicazione della pena su
richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il
ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento
formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante
dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può
essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti,
presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta,
diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa
prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto
con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini
dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui
all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”. (Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n.
5240).
2.1 Nella specie il Tribunale di Vibo Valentia ha dato conto del controllo effettuato
circa la sussistenza dei fatti e della riconducibilità all’imputato di elementi certi di
responsabilità circa il reato contestato.
3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
versamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa
delle ammende della somma dr euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così ciso Roma, camera di consiglio del 10 giugno 2014.
2.- Il ricorso è manifestamente infondato e ,pertanto, inammissibile.