Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34886 del 10/06/2014

Penale Ord. Sez. 7 Num. 34886 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
B.B.
avverso la sentenza n. 10683/2013 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
06/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 10/06/2014

R.G. 1064/2014
FATTO E DIRITTO

1.-L’avvocato Lucio Motta nell’interesse di A.A. e l’avvocatoAgostina
Armotti nell’interesse di B.B. hanno proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza del Tribunale di Verona che ha applicato la pena concordata in
ordine ai reati di cui agli artt. 110, 628 co 1 e 3 cod.pen. 61 n.2,110 cod.pen,4 legge
proscioglimento ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen.rispetto all’art.4 L.n.110/75, A.A.
e ed in relazione all’affermazione di responsabilità , B.B..
– /.1.~
2.- I ricors4 m anifestamente infondat* e ,pertanto, inammissibilt
Questa Corte ha già ritenuto che :”Nel procedimento di applicazione della pena su
richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il
ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento
formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante
dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può
essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti,
presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta,
diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa
prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto
con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini
dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui
all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”. (Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n.
5240).
2.1 Nella specie il Tribunale di Verona ha dato conto del controllo effettuato circa la
sussistenza dei fatti e della riconducibilità agli imputati di elementi certi di
responsabilità circa il reato contestato.
3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara’
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
versamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa
delle ammende della somma di euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.

1

n.110 del 1075 , lamentando il vizio di motivazione in relazione al mancato

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di € 2.000,00,ciascuno, in favore della Cassa
delle ammende.
o in Roma, camera di consiglio del 10 giugno 2014.

Così

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