Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34885 del 10/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34885 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONTICELLI GIANNI N. IL 20/11/1950
avverso la sentenza n. 2661/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 10/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 10/06/2014
m
RG.: 1052/2014
Motivi della decisione
L’avvocato Marco Fornaciari ricorre avverso la sentenza 12268/13 della
Corte d’Appello di Bologna che ha condannato Monticelli Gianni per
riciclaggio di autocarro , lamentando vizio di motivazione in ordine alla
valutazione della * prova dichiarativa e carenza di motivazione in ordine alle
Con memoria tempestiva ,i1 ricorrente afferma che il motivo dedotto in ricorso
è specifico.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.
pen., perché le doglianze sono del tutto prive del necessario contenuto di
critica specifica al provvedimento impugnato. Le censure sono infatti
formulate in modo apparente , tale da non consentire l’individuazione ,per la
carenza di specifica indicazione , dei punti viziati della motivazione e facendo
perno su circostanze di fatto che questa Corte non ha modo di verificare .Le
valutazioni del giudice di merito,peraltro, ancorate a precisi dati fattuali
trascurati nell’atto di impugnazione , si palesano, comunque, immuni da vizi
logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativarnente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di C 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così d cisf, in Roma,camera di consiglio del 10 giugno 2014.
deduzioni prospettate con l’appello che la Corte non ha preso in esame.