Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34883 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34883 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEJLERI ADRIANO N. IL 07/12/1973
avverso la sentenza n. 4321/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 04/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 10/06/2014

R.G.: 1020/2014
Motivi della decisione
L’avvocato Fabio Chiarini ricorre avverso la sentenza 2425/13 della
Corte d’Appello di Bologna che ha condannato Adriano Bejleri per tentata
rapina ed altro, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata
derubricazione del fatto in tentato furto ; non ha prosciolto dal
danneggiamento per mancanza di querela e non ha riconosciuto l’attenuante

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.
pen., perché le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica
specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi
dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione ( corretta è la motivazione che
esclude il semplice furto in ragione della violenza esplicata subito dopo essere
stato scoperto per conseguire l’impunità; ha escuso il proscioglimento visto
che è stata proposta querela dalla persona offesa; ha escluso l’attenuante per
le azioni aggressive che seguivano il fatto di essere stato scoperto), si palesano
peraltro immuni da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato à versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della C ssa delle ammende.
Così d ‘so i Roma, camera di consiglio del 10 giugno 2014.

di cui all’art.62 n.4 cod.pen.

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