Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34882 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34882 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRECE RAFFAELE N. IL 25/11/1981
avverso la sentenza n. 4043/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 17/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 10/06/2014

R.G.: 1021/2014
Motivi della decisione
Prece Raffaele ricorre personalmente avverso la sentenza 2223/2013
della Corte d’Appello di Bologna che lo ha condannato per ricettazione dì un
cellulare, lamentando vizio di carenza di motivazione in ordine alla
affermazione di responsabilità ed alla quantificazione della pena.

violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.
pen., perché le doglianze sono del tutto prive del necessario contenuto di
critica specifica al provvedimento impugnato ,del quale non censurano alcun
passaggio motivazionale . Le censure sono infatti formulate in modo
apparente , tale da non consentire l’individuazione ,per la carenza di specifica
indicazione , dei punti viziati della motivazione, inopinatamente riferendosi
anche a diverso imputato .Le valutazioni del giudice di merito,peraltro,
ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione , si
palesano, comunque, immuni da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,camera di consiglio del 10 giugno 2014.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per

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