Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34881 del 10/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34881 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NIEMEN GIOVANNI N. IL 28/01/1972
avverso la sentenza n. 4002/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 23/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 10/06/2014
R.G.: 986/2014
Motivi della decisione
Niemen Giovanni ricorre personalmente avverso la sentenza
10718/13 della Corte d’Appello di Bologna che l’ha condannato per
ricettazione , lamentando vizio di motivazione in relazione alla
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.
pen., perché le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica
specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi
dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione ( la Corte ha fatto rilevare la
non credibilità della affermazione dell’imputato di aver rubato egli stesso i
quadri in ragione del non aver saputo circostanziare l’affermazione ) si
palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 10 giugno 2014.
mancata riqualificazione del reato in termini di furto.