Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34881 del 07/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34881 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RICCOBONO ANGELO N. IL 28/11/1972
MESSINA GIACOMO N. IL 08/01/198
avverso la sentenza n. 1541/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 11/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 07/06/2013

li

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Palermo ha
confermato il decisum di prime cure, reso a seguito di rito abbreviato, con
cui Angelo Riccobono e Giacomo Messina erano stati riconosciuti
responsabili di trasporto di rifiuti pericolosi e non, e condannati alla pena

-che gli imputati personalmente hanno proposto autonomi ricorsi per
cassazione, il Messina, eccependo l’erronea valutazione delle emergenze
processuali, che, se correttamente lette, avrebbero dovuto determinare il
decidente a pronunciare sentenza di assoluzione nei suoi confronti, per
non avere commesso il fatto; in ogni caso la pena si palesa eccessiva e
doveva essere concesso il beneficio ex art. 163 cod.pen.; per il Riccobono,
si contesta la sussistenza del reato, determinata da una non esatta
interpretazione del dettato normativo in materia di rifiuti, che esclude
dall’ambito dell’illecito penale il soggetto che occasionalmente ponga in
essere una delle attività previste e punite dall’art. 6, lett. d), d.lvo 210/08;
peraltro, è evidente l’eccessività del trattamento sanzionatorio applicato
ed ingiustificato appare il diniego della conversione della pena detentiva
in pecuniaria;
-che la

argomentazione

motivazionale adottata

in sentenza,

contrariamente a quanto sostenuto nelle impugnazioni, si palesa esente
dai vizi denunciati: il vaglio di legittimità, a cui è stato sottoposto il
discorso giustificativo, permette di rilevare una obiettiva e compiuta
lettura delle emergenze istruttorie, effettuata dalla Corte territoriale, la
quale, a giusta ragione, è addivenuta alle identiche conclusioni a cui era
pervenuto il Tribunale, col rilevare che la condotta posta in essere dagli
imputati concretizzava l’illecito contestato, in corretta applicazione del
dettato normativo ex art. 6, co. 1, lett. d), d.L. 172/08;

ritenuta di giustizia;

-che le ragioni poste a fondamento dei motivi di annullamento, spiegati
dagli imputati, sono del tutto inconferenti, sia in punto di cristallizzazione
del delitto ad essi ascritto, sia in ordine al trattamento sanzionatorio, in
relazione al quale, peraltro, le obiezioni mosse vanno ritenute generiche;

avanzate al giudice di appello, in difetto di una adeguata critica alle
esplicitazioni da questo svolte a sostegno del mancato accoglimento dei
gravami; di tal chè, le dette censure devono ritenersi del tutto
aspecifiche, ex artt. 581, co. 1, lett. c), e 591, co. 1, lett. c), cod.proc.pen.
(ex multis Cass. 11/10/04, n. 39598);
-che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno di essi al versamento della somma di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 7/6/2013.

-che, con i ricorsi si vengono a riproporre le identiche doglianze, già

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