Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34880 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34880 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAMB SIBEROU N. IL 12/03/1961
avverso la sentenza n. 1303/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
25/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 10/06/2014

R.G.: 952/2014
Motivi della decisione
Samb Siberou ricorre avverso la sentenza .442013 della Corte
d’Appello di Trieste che ha lo condannato per vendita di merce con marchi
contraffatti e ricettazione, lamentando l’errata applicazione di legge e il vizio di
motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza del reato di cui

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per violazione
dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc. pen., perché
le doglianze sono del tutto prive del necessario contenuto di critica specifica al
provvedimento impugnato.
La Corte di merito ,infatti, ha citato la giurisprudenza di legittimità secondo la
quale” Integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita

di prodotti recanti marchio contraffatto; né, a tal fine, ha rilievo la configurabilità
della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen.
tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione
dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei
marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti
industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, diun reato di
pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e
nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della
contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che
gli acquirenti siano tratti in inganno. “Rv 252836.
Le censure sono infatti formulate in modo apparente ,prescindendo da tali

all’art.474 cod.pen. ,attesa la grossolanità del falso.

pronunce delle quali non fanno cenno. Le valutazioni del giudice di
merito,peraltro, ancorate a precisi dati anche fattuali trascurati nell’atto di
impugnazione , si palesano, comunque, immuni da vizi logici o giuridici.Ai
sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato
al versamento delle spese del procedimento, al versamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata
in ragione dei motivi dedotti.

))\

2

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

o in Roma,camera di consiglio del 10 giugno 2014.

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