Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34879 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34879 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONTALDO ANTONIETTA N. IL 25/11/1967
avverso la sentenza n. 1082/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
27/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 10/06/2014

E■

R.G.: 937/2014
Motivi della decisione
Contaldo Antonietta ricorre avverso la sentenza 1908/13 della Corte d’Appello
di Salerno che 1′ ha condannata per truffa in danno dell’Inps , lamentando
vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità essendo non
convincente la ricostruzione fattuale articolata nella motivazione del
provvedimento impugnato.
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.
pen., perché le doglianze sono del tutto prive del necessario contenuto di
critica specifica al provvedimento impugnato e si articolano su aspetti fattuali
già compiutamente esaminati e rigettati dalla Corte territoriale con
valutazioni congrue, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di
impugnazione , che si palesano, comunque, immuni da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così cis in Roma,camera di consiglio del 10 giugno 2014.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per

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