Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34878 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34878 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALVI DOMENICO N. IL 14/02/1989
avverso la sentenza n. 1077/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
12/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 10/06/2014

)1

R.G.: 923/2014
Motivi della decisione
L’avvocato Pi&uigi Spadafora ricorre avverso la sentenza 3090/13
della Corte d’Appello di Salerno che ha condannato Salvi Domenico per
alcune rapine pluriaggravate,sequestro di persona„detenzione di arma
impropria lamentando vizio di motivazione in relazione al mancato
riconoscimento della prevalenza delle attenuanti; ricorre anche
all’affermazione di responsabilità per il reato di sequestro di persona ,
essendosi limitata nel tempo la condotta.
• 5011-9
I ricors t inammissibilt perché manifestamente infondatiL e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.
pen., perché le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica
specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi
dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione ( la privazione della libertà
era andata,secondo la condivisa motivazione del primo giudice,ben oltre
l’indispensabile tempo necessario a ll’azione di rapina) , si palesano peraltro
immuni da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili& i ricorst, e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 10 giugno 2014.

personalmente Salvi lamentando il vizio di motivazione in ordine

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