Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34877 del 10/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34877 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI ROCCO ANTONIO N. IL 18/09/1978
avverso la sentenza n. 2557/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 10/06/2014
A
R.G.: */2014
Motivi della decisione
Di Rocco Antonio ricorre personalmente avverso la sentenza n.353
della Corte d’Appello di L’Aquila che lo ha condannato per tentata estorsione
e rapina aggravata , lamentando vizio di motivazione per carenza in ordine
all’affermazione di responsabilità e circa i parametri di riferimento per
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.
pen., perché le doglianze sono del tutto prive del necessario contenuto di
critica specifica al provvedimento impugnato. Quanto al primo motivo le
censure sono, infatti, formulate in modo apparente , tale da non consentire
l’individuazione ,per la carenza di specifica indicazione , dei punti viziati della
motivazione ; anche in ordine alla commisurazione della pena il motivo è
generico perché non individua alcun elemento specifico tralasciato dalla
Corte.Le valutazioni del giudice di merito,peraltro, ancorate a precisi dati
fattuali trascurati nell’atto di impugnazione , si palesano, comunque, immuni
da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così • ciso Roma,camera di consiglio del 10 giugno 2014.
affermare la pericolosità e determinare ,in conseguenza, la pena.